Art. 3.

      1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Il prefetto competente per territorio respinge l'istanza di riconoscimento

 

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della cittadinanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste all'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, è richiesto il parere conforme del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo due anni dall'emanazione del relativo provvedimento.
      2. L'emanazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza medesima, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di un anno.
      3. L'attestato di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 7 non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica dell'attestato medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».